NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE
INAIL
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Roma, 15 gennaio 2004
A tutte le Strutture Centrali e Territoriali
Oggetto:
Decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226
Decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227
Decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228
Facendo
seguito alle prime istruzioni impartite in materia e a scioglimento della
riserva espressa con le medesime, si ritiene utile, anche sulla scorta della
recente circolare 1 dicembre 2003, n. 186 dell’INPS, procedere ad un completo
riesame della materia in oggetto, per una puntuale gestione degli aspetti
assicurativi.
A
tale fine si comunica che, per effetto dei Decreti in parola (1),
in vigore dal 30 giugno 2001, si è dato maggior risalto all’esercizio delle
attività connesse a quella agricola in senso stretto,
sia per quanto si riferisce al numero di attività riconducibili alla figura
dell'imprenditore agricolo, sia al campo di applicazione della specifica
disciplina dettata dal Tit. II del Testo Unico n.
1124/1965 ai fini dell'assicurazione antinfortunistica.
In proposito, si ricorda che, in base alla nuova formulazione dell’art. 2135
del C.c. che ha ridefinito la figura
dell’imprenditore agricolo, è stata riconosciuta la natura agricola alle
cooperative di imprenditori e loro consorzi, sia di
produzione che di prestazione di servizi, quando per lo svolgimento della loro
attività, utilizzano “prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico”. Rientrano in tale fattispecie, le
cantine sociali, le latterie, nonché le cooperative
che trasformano prodotti dei soci.
Tale
disposizione prevede che le imprese cooperative e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti dei soci,
sono inquadrate nel settore agricolo anche nel caso in cui svolgono soltanto
una delle attività menzionate (si cita, ad esempio, quella più ricorrente di commercializzazione, nella quale, peraltro, è da ritenersi
compresa l’attività di conservazione dei prodotti agricoli). A questo riguardo,
va, altresì, precisato che, nonostante le intervenute modifiche normative,
continua a trovare applicazione la previgente
disposizione, in base alla quale per gli operai dipendenti di tali organismi
associativi, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui
agli artt. 1 e 4 del T.U.
1124/1965, va applica la tutela assicurativa industriale (2).
Per
quanto concerne la nuova figura di “imprenditore agricolo”, che la norma
riconosce a colui che esercita l’attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse - intendendo per tali lavorazioni quelle volte alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di
carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine - il possesso del fondo non
costituisce più elemento indispensabile all’attività dell’imprenditore
medesimo.
In effetti, con il nuovo termine di allevamento di animali, il Legislatore,
sostituendo il tradizionale termine di “bestiame” con quello nuovo di “animali”,
ha inteso riconoscere la natura agricola alle attività imprenditoriali di
allevamenti, indipendentemente dalla presenza o meno di un fondo.
Ne
consegue che oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo
(allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana), sono ora da ricomprendere nell’attività imprenditoriale agricola tutta
una serie di allevamenti (avicoltura, apicoltura,
ecc.), pur in mancanza di una correlazione alla titolarità di un fondo da parte
dell’imprenditore.
Dal
momento che il possesso del fondo, come sopra evidenziato, non è più elemento
indispensabile per l’attività dell’imprenditore agricolo, la norma consente di
ricondurre all’impresa agricola sia l’attività diretta alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, di carattere vegetale (es. florovivaismo) o animale (quale la fase di
ingrassamento degli animali di carne), sia le attività connesse con
quelle primarie.
Sempre
in base alla riformulazione dell’art. 2135 del C.c., particolare rilievo assume, nell’ambito del rapporto tra
attività principale e attività connessa, l’introduzione del criterio della “prevalenza” non riscontrabile nel previgente dispositivo che così recitava: “si reputano connesse le attività dirette alla
trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano
nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
In
effetti, in virtù delle nuove disposizioni che qualificano “connesse” (3) le
attività - purchè esercitate dallo stesso
imprenditore agricolo - dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, il Legislatore ha inteso riconoscere la natura agricola anche a
quelle “dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzazione “prevalente” di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Una attenta
lettura del nuovo art. 2135 del C.c. pone in chiara
evidenza che ai fini di una puntuale applicazione della norma che tenga conto
del variato rapporto tra attività principale e attività connessa, riveste
particolare rilevanza la corretta valutazione dell’incidenza, nonché la
misurazione del requisito della prevalenza.
In
sostanza, il concetto della “prevalenza”
come fissato dalla normativa in esame e definito dall’INPS anche nella
precedente circolare (4), va inteso
nel senso che la attività di trasformazione,
commercializzazione, ecc. deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e pertanto la percentuale
del prodotto acquisito sul mercato dovrà risultare in misura inferiore al 50%
del totale.
Lo
stesso può riferirsi per quanto concerne le attività dirette alla fornitura di beni e servizi a favore di terzi
(non necessariamente ad altre imprese agricole) nel senso che le medesime
devono essere effettuate attraverso l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
In proposito, è di tutta evidenza, che l’esercizio di macchine agricole per
conto terzi, in presenza delle condizioni sopra
indicate, sia da ritenere attività connessa e, pertanto, riconducibile
all’attività agricola.
A
questo riguardo, risulta di particolare rilievo
procedere alla verifica della condizione di “normale impiego”, sia attraverso la conformità e
compatibilità funzionale delle attrezzature o risorse rispetto alla tipologia
di attività agricola svolta dall’imprenditore, sia in base all’utilizzo
sistematico delle medesime nell’attività agricola propria dell’agricoltore in
parola.
Per
chiarezza d’informazione, si cita il caso dell’imprenditore che coltiva fondi
adibiti a frutteti e fornisce servizi a terzi con l’utilizzo di una
trebbiatrice.
Tale
prestazione, essendo eseguita con un’attrezzatura sicuramente non necessaria
alla coltivazione del proprio frutteto, non potrà essere considerata agricola.
Parimenti non potrà essere considerata agricola la fornitura di beni e servizi
da parte dell’imprenditore menzionato, il quale, in possesso di un parco di
macchine agricole, sovradimensionato rispetto al fabbisogno della sua attività,
utilizza il medesimo per fornire beni e servizi ad altri.
Per quanto concerne, inoltre, le attività connesse, si ritiene utile
puntualizzare che le medesime, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti
dalla normativa in esame, sono riconducibili alla unitaria
gestione dell’Agricoltura, laddove in precedenza - se non direttamente
collegate al fondo dell’azienda, o comunque eseguite nell’interesse e per conto
della medesima - andavano, invece, assicurate separatamente nella gestione
Industria.
Ai
fini della puntuale applicazione della nuova normativa, analogo criterio
comparativo deve essere adottato anche per quanto concerne le attività dirette
alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge. In effetti, tali lavorazioni per poter essere qualificate agricole,
dovranno risultare effettuate mediante l’utilizzazione
di prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione o dall’allevamento e/o con l’impiego di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
E’
di tutta evidenza che l’insussistenza o il venir meno delle condizioni poste
dalla norma e sopra riferite, comporta la riconduzione delle attività connesse
in un settore diverso da quello dell’agricoltura, tenuto altresì conto della
tipologia di attività in concreto svolta.
Sempre
nell’ambito delle lavorazioni connesse, il legislatore ha ampliato l’attività
riconducibile al comparto agrituristico.
In questo senso, affinchè detta attività possa essere
qualificata agricola, occorre che sia svolta dall’imprenditore con
l’utilizzazione dei prodotti della propria azienda e sia caratterizzata da un
rapporto di connessione con l’attività principale agricola, nonché
finalizzata all’incremento della redditività dell’azienda agricola.
In
tale ottica, l’imprenditore agricolo potrà organizzare e gestire, anche
all’esterno dei propri fondi, sempre mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature
e risorse dell’azienda, tutta una serie di attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche,
di degustazioni aziendali, compresa la mescita del vino. Ne consegue che, ai
fini previdenziali, gli addetti alle attività menzionate (familiari
collaboratori dell’impresa familiare e lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, determinato e parziale), assunti a tale scopo, saranno
equiparati ai lavoratori agricoli.
Nel
merito delle innovazioni apportate dalle nuove norme, in tema di ”orientamento
e modernizzazione del settore della pesca
e dell’acquacoltura”
(5),
sicuramente determinante, sotto il profilo
previdenziale, risulta l’equiparazione dell’imprenditore ittico a quello
agricolo. In proposito il Legislatore ha inteso riconoscere la natura agricola
a “ chi esercita un’attività diretta alla
cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri e dolci nonché attività a queste connesse, ivi compresa
l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla
valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.”
Ne
consegue che sono riconducibili alla categoria agricola i soggetti, siano essi
persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, i
quali, nello svolgimento della loro attività - esercitata anche in acque marine
- utilizzano a fini economico-produttivi gli ecosistemi acquatici, ampliando,
in tal modo, l’attività di acquacoltura,
precedentemente regolamentata (6)
limitatamente alle acque dolci e salmastre, ovvero ad acque che contenevano una
concentrazione di sale inferiore a quella del mare.
In
relazione poi alle attività connesse a quelle della pesca, affinchè
le medesime possano essere classificate agricole ai fini previdenziali ed assistenziali, è necessario, invece, che l’attività di pesca
risulti prevalente nei confronti delle attività connesse, sia per quanto
riguarda l’utilizzazione dei prodotti, sia per quanto concerne le attrezzature
o risorse dell’azienda normalmente impegnate nell’attività ittica esercitata.
Al riguardo, si ritiene utile evidenziare che le attività connesse in argomento
sono riconducibili all’imprenditore agricolo solo se praticate da soggetti che
utilizzano gli ecosistemi acquatici; diversamente, sono classificabili nel settore Industria.
Ai
fini dell’accertamento del principio della “prevalenza” nell’ambito del rapporto tra l’attività
principale della pesca e quella connessa, per una corretta valutazione del
requisito suddetto, occorre far riferimento a specifici elementi individuatori - evidenziati, peraltro, nella circolare
dell’INPS citata in premessa - complessivamente considerati e relativi
all’intero anno solare, quali: il numero dei dipendenti utilizzati, il periodo
impiegato, le attrezzature impegnate, nonché la
ripartizione quantitativa percentuale del prodotto commercializzato.
Sempre in tema di attività connesse, va altresì precisato che per l’esercizio
della “pescaturismo” (ossia l’imbarco di persone non
facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo)
nonché delle attività relative alla prima lavorazione dei prodotti del mare, la
norma in esame non richiede all’imprenditore una specifica ragione sociale,
contrariamente a quanto previsto per le attività di “ittiturismo”
(ossia quelle di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative,
culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
delle risorse della pesca) per la cui pratica occorre la qualifica di
“pescatore professionista singolo o associato”.
Per
quel che concerne, infine, l’orientamento e modernizzazione del settore forestale (7), in relazione alla individuazione delle attività selvicolturali
e di quelle connesse, ai fini della conseguente classificazione nel settore
agricoltura si richiama, per le parti di specifico interesse, quanto già evidenziato
con la presente nota, non ravvisandosi situazioni peculiari da illustrare.
Pur
tuttavia, per completezza d’informazione, si ritiene utile precisare che tali
attività, ivi comprese quelle idraulico forestali, possono essere svolte sia da
coltivatori diretti iscritti in appositi elenchi o
albi regionali, sia da cooperative e loro consorzi, ai quali viene riconosciuta
l’equiparazione alla nuova figura di imprenditore agricolo nel caso in cui
forniscano in via principale - anche nell’interesse di terzi - i relativi
servizi.
Sulle
attività in argomento si richiamano, altresì, le istruzioni già impartite con apposita circolare (8), in
base alle quali, atteso che la norma in essa richiamata (9)
attribuisce la qualifica di lavoratori agricoli agli operai assunti a tempo
determinato e indeterminato sia dalle Amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione, sia dalle imprese singole o associate per
lavori e servizi nell’ambito agrario forestale (ivi compreso l’abbattimento e
taglio di piante), i titolari artigiani che svolgono tali lavorazioni dovranno
continuare ad essere assicurati nel Titolo I “Industria” (10) .
Sotto
l’aspetto operativo, si raccomanda, pertanto, la puntuale applicazione della
normativa in esame da parte delle Unità dipendenti, tenuto altresì conto della
competenza primaria in materia di classificazione aziendale riservata all’INPS.
**************
Si ritiene, infine, utile
fornire i necessari chiarimenti in ordine alla
gestione delle casistiche sopra illustrate.
In
tal senso, quindi, nell’ipotesi di riconduzione alla unitaria
gestione agricola di un’azienda svolgente attività connesse, assicurate
separatamente nella gestione Industria, le Sedi, accertata la sussistenza delle
condizioni precedentemente richiamate, provvederanno a cessare le posizioni
assicurative accese ai sensi del Titolo I “Industria”, con effetto dal 30
giugno 2001 - data, si ripete, di entrata in vigore del decreto legislativo n.
228/2001 - trattandosi, altrimenti, di una duplicazione di imposizione
assicurativa non più consentita.
Il
provvedimento di passaggio al settore agricolo delle attività connesse come
sopra specificate dovrà essere contestualmente
notificato sia alle Imprese interessate alla riclassificazione,
sia alla Sede INPS territorialmente competente, affinchè
venga confermata l’esistenza di una posizione previdenziale - assicurativa
gestita da quell’Istituto anche ai fini INAIL.
Si
ricorda, infine che le posizioni interessate alle presenti
disposizioni, da cessare al 30 giugno 2001, non dovranno, in ogni caso,
essere prese in considerazione ai fini dell’autoliquidazione
2003/2004.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ennio Di
Luca
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Note
1. Pubblicati su G.U. n. 137/15.6.2001-Suppl.ord. n. 149
2. Legge n. 240/15.6.1984 e circ. Inail n. 85/1984
3. Decreto Lgs. n. 228/2001
4. Circ. n. 53/14.3.2003
5. Decreto Lgs. n. 226/2001
6. Legge n. 102/92
7. Decreto legislativo n. 227/2001
8. Circolare n. 80 del 16/12/1998
9. Legge n. 92 del 31/3/1979, art. 6 – D.Lgs. n. 173 del 30/4/1998, art. 4
10. Testo Unico n. 1124/1965